Agenzia Entrate: IVA al 10% per la sede APS se è ristrutturazione
23/07/2026
La ricostruzione della sede di un’associazione di promozione sociale non può beneficiare dell’IVA al 10% come opera di urbanizzazione secondaria, ma l’aliquota ridotta potrebbe essere applicata se l’intervento viene qualificato come ristrutturazione edilizia. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 150 del 2026.
La richiesta presentata dall’associazione
Il caso riguarda un’APS dotata di personalità giuridica privata e impegnata, sulla base di accordi con una Provincia, nella gestione faunistica e venatoria del territorio. L’associazione ha programmato la demolizione di alcuni edifici esistenti e la costruzione della propria nuova sede istituzionale.
Il fabbricato dovrebbe ospitare uffici amministrativi, spazi per il personale, sale dedicate alla didattica e alla formazione, un ambiente polifunzionale, depositi, archivi e locali di servizio. Le opere edili, strutturali e impiantistiche saranno eseguite attraverso contratti di appalto.
L’associazione ha chiesto se le prestazioni delle imprese potessero essere assoggettate all’aliquota IVA del 10%, anziché a quella ordinaria del 22%, considerando l’immobile un’opera di urbanizzazione secondaria assimilabile a una delegazione comunale.
La sede dell’APS non è una delegazione comunale
L’Agenzia ha respinto questa prima interpretazione. Le opere di urbanizzazione che possono accedere all’agevolazione sono quelle indicate tassativamente dalla normativa, tra cui scuole, mercati di quartiere, impianti sportivi, centri sociali, strutture culturali e delegazioni comunali.
Per delegazione comunale si intende una sede decentrata degli uffici del Comune, nella quale vengono esercitate funzioni tipiche dell’ente locale al servizio diretto dei residenti. Questa definizione non comprende automaticamente qualsiasi struttura che svolga attività di interesse collettivo o collabori con una pubblica amministrazione.
Nel caso esaminato, l’associazione mantiene la propria autonomia e la personalità giuridica di diritto privato. Il nuovo edificio sarà utilizzato per una pluralità di attività statutarie e non interamente come sede amministrativa comunale decentrata.
Le prestazioni degli appaltatori non possono quindi usufruire dell’aliquota ridotta prevista dai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A allegata al decreto IVA.
La possibilità legata alla ristrutturazione edilizia
La risposta individua tuttavia una diversa base normativa. Dal permesso di costruire in deroga allegato all’interpello risulta che la demolizione degli edifici e la realizzazione della nuova sede sono classificate come intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi del Testo unico dell’edilizia.
Il numero 127-quaterdecies della Tabella A prevede l’IVA al 10% per le prestazioni derivanti da contratti di appalto relativi a interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.
La disciplina può comprendere anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, quando l’opera possiede le caratteristiche richieste dalla normativa edilizia. L’agevolazione richiamata dall’Agenzia non riguarda invece gli interventi classificati, ai fini di questa specifica disposizione, come manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria o nuova costruzione.
La classificazione spetta agli enti competenti
L’Agenzia precisa che la qualificazione urbanistica definitiva dell’intervento compete al Comune o agli altri organi territoriali incaricati. L’applicazione dell’IVA ridotta dipenderà quindi dalla corrispondenza tra i lavori effettivamente realizzati, i contratti di appalto e la classificazione riportata nella documentazione tecnico-amministrativa.
In presenza dei requisiti previsti e della conferma che si tratti di ristrutturazione edilizia, le prestazioni delle imprese appaltatrici potranno beneficiare dell’aliquota del 10%. Il parere è stato formulato sulla base dei documenti forniti dall’associazione, lasciando impregiudicati i successivi controlli dell’Amministrazione finanziaria.
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